Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13169/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13169/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRELLA TOMMASO nato a TRIGGIANO il 22/09/1994 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Ritenuto che il motivo con il quale si denunzia violazione dell'art. 185 cod. proc. pen., per l'omessa notifica del decreto di giudizio immediato al codifensore regolarmente nominato, è manifestamente infondato trattandosi di omessa notifica al codifensore e, pertanto, di nullità generale, non tempestivamente dedotta in appello e prim'ancora sanata per effetto della scelta del rito ai sensi dell'art. 438 comma, 6 bis, cod. proc. pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 185 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13169/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 185 cod. proc. pen., per l'omessa notifica del decreto di giudizio immediato al codifensore regolarmente nominato, è manifestamente infondato trattandosi di omessa notifica al codifensore e, pertanto, di nullità generale, non tempestivamente dedotta in appello e prim'ancora sanata per effetto della scelta del rito ai sensi dell'art. 438 comma, 6 bis, cod. proc. pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
notifica tardiva dei difetti corretta notificazione anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 185 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo con il quale si denunzia violazione dell'art. 185 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRELLA TOMMASO nato a TRIGGIANO il 22/09/1994 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il motivo con il quale si denunzia violazione dell'art. 185 cod. proc. pen., per l'omessa notifica del decreto di giudizio immediato al codifensore regolarmente nominato, è manifestamente infondato trattandosi di omessa notifica al codifensore e, pertanto, di nullità generale, non tempestivamente dedotta in appello e prim'ancora sanata per effetto della scelta del rito ai sensi dell'art. 438 comma, 6 bis, cod. proc. pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi « re estensore Il Presidente