Ordinanza — n. 13169/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRELLA TOMMASO nato a TRIGGIANO il 22/09/1994 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Ritenuto che il motivo con il quale si denunzia violazione dell'art. 185 cod. proc. pen., per l'omessa notifica del decreto di giudizio immediato al codifensore regolarmente nominato, è manifestamente infondato trattandosi di omessa notifica al codifensore e, pertanto, di nullità generale, non tempestivamente dedotta in appello e prim'ancora sanata per effetto della scelta del rito ai sensi dell'art. 438 comma, 6 bis, cod. proc. pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 185 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13169/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 185 cod. proc. pen., per l'omessa notifica del decreto di giudizio immediato al codifensore regolarmente nominato, è manifestamente infondato trattandosi di omessa notifica al codifensore e, pertanto, di nullità generale, non tempestivamente dedotta in appello e prim'ancora sanata per effetto della scelta del rito ai sensi dell'art. 438 comma, 6 bis, cod. proc. pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRELLA TOMMASO nato a TRIGGIANO il 22/09/1994 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo con il quale si denunzia violazione dell'art. 185 cod. proc. pen., per l'omessa notifica del decreto di giudizio immediato al codifensore regolarmente nominato, è manifestamente infondato trattandosi di omessa notifica al codifensore e, pertanto, di nullità generale, non tempestivamente dedotta in appello e prim'ancora sanata per effetto della scelta del rito ai sensi dell'art. 438 comma, 6 bis, cod. proc. pen. ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi « re estensore Il Presidente