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Ordinanza — n. 13167/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and material errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13167/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the police's identification of him as a suspect, but the court found the arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Furthermore, the court identified a material error where the appellant incorrectly cited the wrong section of the judgment, rendering the second ground of appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law, such as the mere repetition of arguments already decided, or if it contains manifest material errors in its citation of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments material error citation lack of specific argumentation Cassazione ordinanza correzione di errore materiale motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO SERGIO nato a GENOVA il 09/08/1974 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che la prima censura del motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato da parte degli operatori di polizia giudiziaria, non è formulata per ragioni consentite perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello (pagg. 1-2), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la seconda censura contenuta nel medesimo motivo è anch'essa proposta per motivo non consentito, in quanto non dedotta in grado di appello e comunque manifestamente infondata, poiché il richiamo è frutto di un evidente errore materiale (dovendosi intendere il richiamo al capo "8" al capo "B"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consiglier stensore Il Presidente