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Ordinanza — n. 13165/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it merely repeats lower court arguments without new evidence or legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to introduce new facts or legal arguments beyond those already rejected by the Court of Appeal. The appellant attempted to rely on the phone line's billing address as proof of fraud but offered no alternative reconstruction of events or evidence regarding the identity of the user. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a mere repetition of disallowed arguments and ordered the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without presenting new facts, evidence, or legal reasoning that could alter the outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of new evidence phone line billing address criminal procedure appeal truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI STEFANO nato a REGGIO NELL'EMILIA il 26/09/1969 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso, con cui si contesta la logicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte d'appello, evidenziando la rilevanza del dato dell'intestazione dell'utenza telefonica utilizzata dal sedicente acquirente (che utilizzò false generalità) per contattare la vittima e programmare l'acquisto fraudolento, eseguito con la consegna del titolo di credito ricettato; il ricorrente ripropone il tema del mancato superamento della soglia del dubbio ragionevole, dubbio che però non viene prospettato né allegato, non avendo fornito una ricostruzione alternativa ragionevole in relazione all'attribuzione dell'utenza e al suo uso da parte di altro soggetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi9I re estensore Il Presidente