Criminal appeal dismissed for repeating lower court arguments regarding lack of recidivism under Art. 131 bis c.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giorgiana Ahmetovic's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply Article 131 bis of the Penal Code based on the minor nature of the offense. The court rejected this argument as a mere repetition of points already thoroughly examined and dismissed in the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 707 c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already raised and rejected in the appellate decision, without presenting new grounds or evidence.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC GIORGIANA nato a TORINO il 04/02/1994 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Ritenuto che il ricorso, contestando il mancato proscioglimento ex art.131 bis c.p. in ragione della particolare tenuità del fatto (art. 707 cod. pen.), è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata; la Corte territoriale (pagg. 4-5) ha sostenuto che, tenuto conto della condizione personale dell'imputata e del numero di oggetti dedicati a forzare le serrature da lei occultati, nonché dei numerosi precedenti penali per furto quale probabile fonte di sostentamento, risulta evidente la situazione prodromica alla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio, risultando pertanto impossibile l'applicazione dell'istituto di cui all'art.131 bis c.p.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.