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Ordinanza — n. 13161/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13161/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13161/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SDINO ANTONIO nato a NAPOLI il 07/03/1980 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione (manifestamente illogica e contraddittoria) posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13161/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SDINO ANTONIO nato a NAPOLI il 07/03/1980 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione (manifestamente illogica e contraddittoria) posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena sanzione sostitutiva proporzionalità della pena revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SDINO ANTONIO nato a NAPOLI il 07/03/1980 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione (manifestamente illogica e contraddittoria) posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

Unite, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, inoltre, che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione della sanzione sostitutiva ex art.20 bis, cod. pen., risulta manifestamente infondato, dal momento che la difesa non si è confrontata con quanto opportunamente, e senza profili di illogicità, ha indicato sul punto la Corte territoriale (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Co sigliere Estensore Il Pres