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Ordinanza — n. 13160/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of new evidence on fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13160/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a fraud conviction based on the fraudulent collection of a check by the accused, who claimed the check arrived by mistake due to a name similarity. The court rejected this because the arguments were merely a repetition of those already dismissed at the appellate level, where the court found the accused's explanation uncredible given the direct deposit of funds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based solely on the pedissequous repetition of arguments already raised and rejected at the lower level, without presenting new evidence or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments fraudulent check collection Corte di Cassazione procedural dismissal court costs and fine lack of new evidence notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IASEVOLI ANNUNZIATA nato a SANT'ANASTASIA il 04/02/1968 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Ritenuto che il motivo di ricorso in punto di responsabilità è inammissibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pagg. 5-6), che ha sottolineato l'incasso fraudolento da parte dell'imputata di un assegno mai pervenuto al legittimo destinatario, con successivo versamento della somma sul conto corrente della stessa imputata, non essendo stata ritenuta credibile la dichiarazione di quest'ultima secondo cui l'assegno le sarebbe giunto per errore a causa dell'omonimia con il destinatario legittimato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.