Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13158/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as irrelevant due to factual discrepancy regarding seized items location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13158/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the trial court erred by stating seized tools were found in a vehicle belonging to another person, while the lower court had already noted their seizure in the appellant's cellar. The court rejected this claim as irrelevant to the proceedings because the seizure location was already correctly recorded in the judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 707 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is irrelevant to the procedural data, such as alleging a factual error regarding the location of seized items when the judgment already correctly records the seizure.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal irrelevant plea contravention penalty seized property location court costs and fine notificazione elettronica ammende per infrazione procedurale censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 707 cod. pen.
E IN DIRITTO Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per la contravvenzione ex art. 707 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
art. 707 cod. pen
E IN DIRITTO Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per la contravvenzione ex art. 707 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVASTANO VINCENZO nato a NAPOLI il 02/01/1979 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per la contravvenzione ex art. 707 cod. pen., è inammissibile perché inconferente rispetto ai dati processuali (allegando il dato del rinvenimento degli attrezzi contestati in un veicolo appartenente ad altro soggetto, mentre in sentenza si dà atto (pag.2) del sequestro di quei beni, avvenuto all'interno di una cantina nella disponibilità dell'imputato); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.