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Ordinanza — n. 13156/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds proving innocence beyond reasonable doubt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13156/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Di Matteo and Rispoli inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court failed to explicitly state why they were not responsible for the fraud committed by Di Matteo Nicola. The court ruled that such a claim is inadmissible when the underlying crime has been extinguished by prescription, as the law requires explicit proof of innocence to exclude liability.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; When a crime is extinguished by prescription, an appeal claiming the defendant's non-responsibility is inadmissible unless it provides specific grounds proving innocence beyond reasonable doubt, rather than merely asserting a lack of explicit exclusion in the lower judgment.

Parole chiave

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criminal prescription appeal inadmissibility proof of innocence non-responsibility Cassation appeal burden of proof procedural requirements perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio
Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv.
Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie
285091 - 01; Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MATTEO SCIPIONE nato a CASERTA il 19/10/1990 RISPOLI MARIA CRISTINA nato a CASERTA il 06/09/1969 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il comune motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza di motivazione in ordine al profilo del concorso dei ricorrenti nell'attività truffaldina, materialmente posta in essere dal correo Di Matteo Nicola, è formulato in termini non consentiti in quanto, sulla scorta della dichiarazione di estinzione del reato contestato per prescrizione, l'esclusione della responsabilità degli imputati poteva esser pronunciata esclusivamente ove la prova dell'innocenza fosse stata di pacifica e incontestabile evidenza (in quanto "a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu ocull, con una mera attività di "constatazione", l'evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale":

Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091 - 01; Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consiglie estensore I) Il Presidente