Ordinanza — n. 13154/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITURANTE RODOLFO CONO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/08/1976 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata in data 30 novembre 2023; Ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, mettendo in rilievo (pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13154/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITURANTE RODOLFO CONO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/08/1976 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata in data 30 novembre 2023; Ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, mettendo in rilievo (pag.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITURANTE RODOLFO CONO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/08/1976 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata in data 30 novembre 2023; Ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, mettendo in rilievo (pag.
3) la condizione del furgone di proprietà del ricorrente, sottoposto a sequestro amministrativo ed a lui affidato per la custodia, circostanza che imponeva un controllo da cui sarebbe scaturita la consapevolezza dell'esistenza, all'interno del mezzo, di beni non riconducibili al ricorrente e da segnalare all'autorità; quanto alla tesi difensiva, la Corte ne ha valutato il difetto di riscontri probatori, evidenziando l'inattendibilità delle dichiarazioni del teste Donzi, trattandosi di informazioni apprese de relato e di cui non è stata fornita la fonte, sottolineando altresì la dichiarata assunzione da parte dello stesso di notevoli quantità di alcool prima del momento in cui aveva reso quelle dichiarazioni, così dimostrando la superfluità dell'ascolto del teste richiesto dalla difesa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.