Ordinanza — n. 13153/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MORIS FRANCESCO nato a TARANTO il 14/05/1992 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza dei presupposti oggettivi relativi alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, co. 3 c.p., costituisce pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla sentenza impugnata (pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13153/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza dei presupposti oggettivi relativi alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, co. 3 c.p., costituisce pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla sentenza impugnata (pag.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MORIS FRANCESCO nato a TARANTO il 14/05/1992 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza dei presupposti oggettivi relativi alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, co. 3 c.p., costituisce pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla sentenza impugnata (pag.
3) che ha messo in evidenza la rilevanza, ai fini della configurabilità dell'aggravante della minaccia commessa con armi, dell'effetto intimidatorio derivante dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, come nel caso di specie (circostanza contestata in modo assertivo dal ricorrente senza alcun aggancio fattuale desumibile dal testo della decisione); che i restanti motivi di ricorso (diretti a contestare il difetto di motivazione circa l'operato giudizio di comparazione fra opposte circostanze e in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato) sono formulati deducendo la violazione di legge, quanto all'omessa motivazione, non dedotta in grado di appello, come risulta dal riassunto dei motivi contenuto nella sentenza, che il ricorrente non ha specificamente contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consiglipt estensore Il Preside te