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Ordinanza — n. 13152/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of new grounds regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13152/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigated sentencing scenario and non-prosecution based on specific legal provisions, but the lower court had already thoroughly addressed these points. The supreme court rejected the appeal because the arguments were merely repetitive of those previously dismissed at the appellate level and lacked any new substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and rejected by the lower court without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments recidivism mitigation non-prosecution cause court costs fine punibilità pena pecuniaria non riscuotibile motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Galli
Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Galli, Rv.
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
ricordando che ai fini del diniego della causa di non punibilità i detti requisiti assumono carattere alternativo, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE MARIO nato a MANDURIA il 03/05/1993 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; 1() CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO considerato che il primo motivo di ricorso, riguardante il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione, non è consentito perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (pag. 5), evidenziando l'esistenza di precedenti penali specifici, ostativa al riconoscimento dell'ipotesi attenuata («In tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali»:

Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Galli, Rv. 242667 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art.131 bis, cod. pen., risulta reiterativo oltre che manifestamente infondato avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato circa l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità (pag.

4) ricordando che ai fini del diniego della causa di non punibilità i detti requisiti assumono carattere alternativo, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), quali nella specie il valore della merce ricettata e l'abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consi • re Estensore oilil Il Pr sidente