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Ordinanza — n. 13147/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13147/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13147/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO PASQUALE nato a BARLETTA il 01/11/1961 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione quanto alla conferma del giudizio di responsabilità, è formulato in modo reiterativo rispetto alle censure di appello e mira ad un'inammissibile differente ricostruzione in fatto, quanto alla accertata condotta di abusiva introduzione sul fondo pubblico per esercitare l'attività di smaltimento di rifiuti; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13147/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, lett.

Parole chiave

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lacune probatorie allegazioni insufficientemente motivate censura dell'apprezzamento delle prove prova facilitata prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
pen., e non anche quando il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGANO PASQUALE nato a BARLETTA il 01/11/1961 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione quanto alla conferma del giudizio di responsabilità, è formulato in modo reiterativo rispetto alle censure di appello e mira ad un'inammissibile differente ricostruzione in fatto, quanto alla accertata condotta di abusiva introduzione sul fondo pubblico per esercitare l'attività di smaltimento di rifiuti; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett.

d) cod. proc. pen., è formulato in modo non consentito poiché per pacifica giurisprudenza la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e non anche quando il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigli estensore Il Presid