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Ordinanza — n. 13146/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of factual findings and improper legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13146/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals filed by Cauchi Nunzio and Trainiti Rocco inadmissible. The court ruled that the first appeal regarding the legal qualification of facts required factual determinations beyond the scope of the Supreme Court's jurisdiction, while the second appeal lacked sufficient documentation to prove procedural nullity. Furthermore, the third appeal was rejected because the Supreme Court cannot reconstruct facts differently from those established by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.; The Supreme Court may decide on legal qualification of facts only if no factual ascertainment is required, and it cannot re-evaluate facts or invoke different factual reconstructions than those made by the court of first instance.

Parole chiave

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legal qualification of facts factual ascertainment requirements procedural nullity nullity reconstruction of facts inadmissibility of appeals difetto di motivazione verosimiglianza della persecuzione testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
231/2007, non è formulato in termini consentiti poiché la questione concernente la qualificazione giuridica del fatto, pur rientrando nel novero di quelle su cui la Corte può decidere ex art. 609, comma 2, cod.
Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.
231/2007, non è formulato in termini consentiti poiché la questione concernente la qualificazione giuridica del fatto, pur rientrando nel novero di quelle su cui la Corte può decidere ex art. 609, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013
(potendo quindi essere dedotta, come nella specie, per la prima volta nel giudizio di legittimità), richiede per la sua soluzione accertamenti in punto di fatto non consentiti in questa sede (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAUCHI NUNZIO nato a GELA il 23/02/1961 TRAINITI ROCCO nato il 29/10/1971 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo del comune ricorso, relativo all'errata qualificazione giuridica del fatto quale violazione dell'art. 55 comma 9 d. Igs. 231/2007, non è formulato in termini consentiti poiché la questione concernente la qualificazione giuridica del fatto, pur rientrando nel novero di quelle su cui la Corte può decidere ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (potendo quindi essere dedotta, come nella specie, per la prima volta nel giudizio di legittimità), richiede per la sua soluzione accertamenti in punto di fatto non consentiti in questa sede (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730 - 01), dovendosi accertare se e a quale titolo gli imputati avessero la disponibilità delle carte carburante indebitamente utilizzate; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione di norme processuali previste a pena di nullità per il mancato rispetto dei termini a comparire nel giudizio di appello, è privo di autosufficienza dal momento che la stessa difesa denuncia la mancanza di traccia documentale circa l'eccepita violazione processuale nel corso dell'udienza del 24 aprile 2023; ritenuto che il terzo motivo, con cui si lamenta il "travisamento del fatto" è formulato per ragioni non consentite, non potendosi in sede di legittimità invocare una differente ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dia giudici di merito, come quella riguardante l'effettività degli spostamenti eseguiti con i mezzi aziendali o il possesso di elevate somme di denaro, che sarebbero incompatibili con l'indebito utilizzo delle schede carburante, ricostruzione peraltro fondata su elementi logici e documentali non superati dalle dichiarazioni testimoniali rese (pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consiglier estensore Il P