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Sentenza — n. 12956/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12956/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVATORE GABRIELE nato a GUARDIAGRELE il 24/02/1987 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che SALVATORE GABRIELE ha impugnato la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 21 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt.110 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Tornareccio il 2 agosto 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, con memoria in data 4 marzo 2024, il difensore del ricorrente ha allegato e documentato (tramite la produzione del verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Atessa in data 1 marzo 2024) l'intervenuta remissione di querela da parte della parte offesa Totaro Sergio, ritualmente accettata dal procuratore speciale dell'imputato, Avv.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12956/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. (fatto commesso in Tornareccio il 2 agosto 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, con memoria in data 4 marzo 2024, il difensore del ricorrente ha allegato e documentato (tramite la produzione del verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Atessa in data 1 marzo 2024) l'intervenuta remissione di querela da parte della parte offesa Totaro Sergio, ritualmente accettata dal procuratore speciale dell'imputato, Avv.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione verdetto di colpevolezza ritorno volontario abbandono del procedimento per truffa riabilitazione sincero pentimento

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
art. 340 cod. proc. pen
pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dell'imputato querelato, come per legge (art. 340 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVATORE GABRIELE nato a GUARDIAGRELE il 24/02/1987 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che SALVATORE GABRIELE ha impugnato la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 21 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt.110 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Tornareccio il 2 agosto 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, con memoria in data 4 marzo 2024, il difensore del ricorrente ha allegato e documentato (tramite la produzione del verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Atessa in data 1 marzo 2024) l'intervenuta remissione di querela da parte della parte offesa Totaro Sergio, ritualmente accettata dal procuratore speciale dell'imputato, Avv.

Alessandro Orlando; - che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, che richiama al riguardo la sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini) hanno chiarito che «la remissione della querela, nel determinare l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto»; - che il ricorso sottoposto a scrutinio è stato tempestivamente depositato e non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, si deve, dunque, far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all'art. 624 cod. pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dell'imputato querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.); - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 marzo 2024 Il consigliere estensore Il Pre