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Ordinanza — n. 12954/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and procedural violations regarding appeal review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that partially reformated a conviction for theft and attempted theft by excluding recidivism. The Court rejected the arguments that the appeal was based on a lack of reasoning, as such appeals against peace court crimes are barred, and dismissed claims regarding generic mitigating circumstances and prescription as manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes cannot be filed on grounds of lack of reasoning; Art. 129, cod. proc. pen.: The inadmissibility of an appeal due to manifestly unfounded grounds precludes the examination of subsequent causes of non-punishment like prescription.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifestly unfounded grounds peace court crimes lack of reasoning prescription timing minaccia nel diritto penale reati violenti assassinio

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
- che il primo motivo, che lamenta la violazione dell'art. 612 cod. pen. ed il vizio ex art.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
ed il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., pur sotto l'egida del vizio di violazione di legge, tramite argomentazioni interamente versate in fatto, eccepisce sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt.
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
ed il vizio ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 612 cod. pen
- che il primo motivo, che lamenta la violazione dell'art. 612 cod. pen.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTO ANGELO nato a VASTO il 07/03/1972 avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice di appello, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di DI SANTO ANGELO per il delitto di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen., escludendo l'applicazione della recidiva e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatto commesso in Vasto il 12 maggio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che lamenta la violazione dell'art. 612 cod. pen. ed il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., pur sotto l'egida del vizio di violazione di legge, tramite argomentazioni interamente versate in fatto, eccepisce sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto oltretutto dei numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato); che l'ulteriore censura in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

è generica per aspecificità, avendo il giudice di appello congruamente motivato in ordine all'assenza di elementi, emergenti dall'istruttoria, che consentissero di ritenere o almeno di ipotizzare che l'imputato avesse commesso il fatto per relazione ad un fatto ingiusto altrui, che gli avesse determinato uno stato d'ira (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che denuncia l'estinzione del reato ascritto all'imputato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, pur senza tenere conto della sospensione della prescrizione per almeno 213 gg., come indicato dal giudice di appello ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., il reato si è estinto in data 12 novembre 2023, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di appello in data 28 settembre 2023, di modo che vale il principio di diritto secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il co