Ordinanza — n. 12945/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI ARMANDO nato a GROTTAGLIE 11 16/03/1987 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MANCINI ARMANDO per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 495 e 61 n. 2 cod. pen., rideterminando la pena (fatti commessi in Maruggio 1'11 luglio 2022); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Mancini Armando è affidato ad un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12945/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MANCINI ARMANDO per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 495 e 61 n. 2 cod. pen., rideterminando la pena (fatti commessi in Maruggio 1'11 luglio 2022); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Mancini Armando è affidato ad un solo motivo;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI ARMANDO nato a GROTTAGLIE 11 16/03/1987 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MANCINI ARMANDO per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 495 e 61 n. 2 cod. pen., rideterminando la pena (fatti commessi in Maruggio 1'11 luglio 2022); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Mancini Armando è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere generico, per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della censura e per difetto di qualsivoglia effettiva argomentazione a sostegno, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che la deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Preside