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Ordinanza — n. 12932/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12932/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORASSUTTI CLAUDIA nato il 26/12/1964 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; ‘ - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a MORASSUTTI CLAUDIA per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, L.F. (fatti commessi in Pordenone il 4 ottobre 2011, data del fallimento della Class Marketing Srl. ed il 24 ottobre 2011, data del fallimento della Ultramoenia Srl.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12932/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216, comma 1, n. 2, L.F. (fatti commessi in Pordenone il 4 ottobre 2011, data del fallimento della Class Marketing Srl. ed il 24 ottobre 2011, data del fallimento della Ultramoenia Srl.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi;

Parole chiave

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documenti bancari bancarotta fraudolenta paper trail falsità in documenti irregolarità finanziarie lotta contro la frode
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORASSUTTI CLAUDIA nato il 26/12/1964 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

‘ - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a MORASSUTTI CLAUDIA per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, L.F. (fatti commessi in Pordenone il 4 ottobre 2011, data del fallimento della Class Marketing Srl. ed il 24 ottobre 2011, data del fallimento della Ultramoenia Srl.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo, il secondo ed il terzo motivo, che denunciano il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità della ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale (da distruzione e/o occultamento delle scritture contabili delle due società da lei amministrate), essendo state travisate le prove, segnatamente in punto di elemento soggettivo del reato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pag. 10 - 12 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale riteneva acclarato il ruolo attivo dell'imputata come amministratrice delle due società fallite, come tale pienamente consapevole degli obblighi inerenti alla tenuta delle scritture contabili, che ella, invece, aveva contribuito a fare scomparire per sottrarsi alle pretese dei creditori), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza; che, nondimeno, giova ribadire, per un verso, che il dolo eventuale, quale forma del dolo generico, è compatibile con il dolo specifico, posto che il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da occultamento o distruzione delle scritture contabili societarie, rappresentato dal perseguimento della finalità di frodare i creditori, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'azione tipica è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio da parte dell'amministratore della società che, queste per effetto della loro consapevole e volontaria mancata custodia, vadano distrutte o siano sottratte; per altro verso che, il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le relative deduzioni, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice stesso dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel procedimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il quarto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato da bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale, è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, come ritenuto, (vedasi pagg. 12 e13, ultimo capoverso, in cui la Corte territoriale ha dettagliatamente spiegato, tramite argomentazioni non manifestamente illogiche, che la ricorrente aveva contribuito a fare scomparire le scritture contabili delle società fallite allo scopo di impedire ai creditori, rappresentati dal curatore fallimentare, di ricostruire le rimanenze del patrimonio sociale); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consi