Ordinanza — n. 12927/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI REDA (CUI 01HY307) nato il 05/10/1969 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di MANSOURI REDA avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 20 giugno 2022 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen.; - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12927/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n. 4 cod. pen.; - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI REDA (CUI 01HY307) nato il 05/10/1969 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di MANSOURI REDA avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 20 giugno 2022 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen.; - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 581 lett.
d) cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non solo continua a non confrontarsi con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine alla non applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. al lume del valore dei beni sottratti e della presenza nel portafoglio di documenti e carta di credito della persona offesa, la cui asportazione era tale da avere cagionato alla persona offesa l'ulteriore pregiudizio derivante dalla necessità di provvedere al loro rinnovo), ma neppure aggredisce la ratio decidendi della sentenza di appello, incentrata proprio sull'aspecificità dei motivi di gravame (vedasi pag. 2); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Preside