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Ordinanza — n. 12922/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12922/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12922/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMANUELE ALBERTO nato a VIBO VALENTIA il 18/06/1968 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di EMANUELE ALBERTO per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, seconda ipotesi cod. pen. (fatto commesso in Grosseto in data antecedente e prossima al 6 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12922/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, seconda ipotesi cod. pen. (fatto commesso in Grosseto in data antecedente e prossima al 6 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Parole chiave

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furto di lieve entità risarcimento per atto illecito istruzione penale per appropriazione indebita confisca dei proventi di reato imputazione di furto prove acquisite illegalmente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMANUELE ALBERTO nato a VIBO VALENTIA il 18/06/1968 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di EMANUELE ALBERTO per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, seconda ipotesi cod. pen. (fatto commesso in Grosseto in data antecedente e prossima al 6 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che lamenta la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241), come nel caso che occupa, in cui il valore venale del cellulare rubato (pari ad Euro 800,00) era tale da escludere di per sé il riconoscimento della circostanza attenuante invocata a prescindere dal danno subito dall'attività commerciale che lo aveva posto in vendita (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che deduce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva qualificata (di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.), è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come l'aggravante contestata fosse effettivamente indicativa della spiccata capacità a delinquere dell'imputato, come testimoniato dalle numerose condanne da lui riportate per delitti contro il patrimonio, tanto in conformità all'insegnamento impartito in materia dal diritto vivente (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore