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Ordinanza — n. 12918/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12918/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTA IVANO nato a NOVARA il 15/06/1966 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di AGOSTA IVANO per i reati di cui agli artt. 494 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Santhià e Fiorano C.se il 12 e 16 aprile 2016) e 477, 482 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in località imprecisata in data antecedente e prossima al 16 aprile 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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art. 49 cod. pen; Ordinanza — n. 12918/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 494 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Santhià e Fiorano C.se il 12 e 16 aprile 2016) e 477, 482 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in località imprecisata in data antecedente e prossima al 16 aprile 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti partecipazione al reato condotta colpevole agente provocatore altri reati contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 49 cod. pen
- che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 49 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTA IVANO nato a NOVARA il 15/06/1966 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di AGOSTA IVANO per i reati di cui agli artt. 494 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Santhià e Fiorano C.se il 12 e 16 aprile 2016) e 477, 482 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in località imprecisata in data antecedente e prossima al 16 aprile 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 49 cod. pen. e il vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, di scardinare, senza alcuna mediazione valutativa, la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza; lo stesso è, comunque, manifestamente infondato avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di falso documentale, per la quale la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu ocu/i", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639 (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come, nel caso di specie, l'apposizione della fotografia sul documento avesse pacificamente tratto in inganno la persona offesa); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 81 cpv. e il vizio di motivazione, oltre ad essere affidato a doglianze generiche e meramente versate in fatto, è altresì manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere la continuazione dei fatti di cui alla regiudicanda con i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Mantova n. 2123/2020, in quanto tutti questi fatti erano, piuttosto, espressivi di uno stile di vita fondato sulla commissione di truffe che, pur se connotate da analoghe modalità esecutive, non erano chiaramente riconducibili ad un medesimo disegno criminoso (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata), caratterizzato da una unitaria deliberazione criminosa ab origine assunta; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il consigliere es