Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12917/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12917/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUGLIERMOTTI ALFREDO nato a BIELLA il 04/01/1990 GUGLIERMOTTI GIUSEPPE nato a VERCELLI il 21/09/1978 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12917/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUGLIERMOTTI ALFREDO nato a BIELLA il 04/01/1990 GUGLIERMOTTI GIUSEPPE nato a VERCELLI il 21/09/1978 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato furto indagine per furto momento del reato reato flagrante usurpazione d'identità furto aggravato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUGLIERMOTTI ALFREDO nato a BIELLA il 04/01/1990 GUGLIERMOTTI GIUSEPPE nato a VERCELLI il 21/09/1978 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a GUGLIERMOTTI ALFREDO e GUGLIERMOTTI GIUSEPPE per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, cod. pen. (fatto commesso in Tollegno il 1 marzo 2013); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dei ricorrenti per il delitto contestato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 7 - 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato l'affermazione di responsabilità degli imputati sulla base del loro riconoscimento, effettuato senza alcuna incertezza dalla persona offesa e corroborato da altre evidenze istruttorie, e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di diniego di sostituzione della pena detentiva, è generico e manifestamente infondato, avendolo la Corte territoriale giustificato sulla base dell'impossibilità delle sanzioni sostitutive eventualmente applicate di assolvere effettivamente alla funzione rieducativa e risocializzante loro propria, in ragione dei precedenti specifici degli imputati che non lasciavano prognosticare il rispetto puntuale e rigoroso delle prescrizioni impartite (vedasi pag. 9 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore