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Ordinanza — n. 12911/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12911/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12911/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSANU LEONARD BOGDAN nato il 17/06/1991 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Balsanu Leonard Bogdan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 20 settembre 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Benevento con la quale l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un compendio probatorio idoneo a giustificare un giudizio di responsabilità - è: -costituito da mere doglianze in punto di fatto e non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12911/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (pag.

Parole chiave

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mancata prova di parzialità lacune probatorie falsa dichiarazione della parte prova oggettiva documenti attendibili motivi probatori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSANU LEONARD BOGDAN nato il 17/06/1991 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Balsanu Leonard Bogdan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 20 settembre 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Benevento con la quale l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un compendio probatorio idoneo a giustificare un giudizio di responsabilità - è: -costituito da mere doglianze in punto di fatto e non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Rilevato che il secondo e ultimo motivo - con il quale l'imputato deduce vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche - oltre ad essere generico, è manifestamente infondato in presenza (pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.