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Ordinanza — n. 12909/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12909/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIO MASSIMILIANO nato a BOLOGNA il 28/12/1974 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; n Rilevato che Boccio Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 febbraio 2023 che, in parziale riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Rimini, ha assorbito con rideterminazione di pena il capo B) in quello di cui al capo A), confermando per il resto la condanna per il reato di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla mancata configurazione dell'ipotesi ex art. 49 cod. pen. (cd. falso grossolano) - è manifestamente infondato avendo al riguardo la Corte fornito sul fatto una motivazione immune da vizi logici, (p.

Regesto Legislator

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art. 49 cod. pen; Ordinanza — n. 12909/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 453 e 455 cod. pen. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla mancata configurazione dell'ipotesi ex art. 49 cod. pen. (cd. falso grossolano) - è manifestamente infondato avendo al riguardo la Corte fornito sul fatto una motivazione immune da vizi logici, (p.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false inchiesta per falsità atti reato economico riproduzione e imitazione di biglietti di banca falsificazione dei pesi e delle misure uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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art. 49 cod. pen
Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla mancata configurazione dell'ipotesi ex art. 49 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIO MASSIMILIANO nato a BOLOGNA il 28/12/1974 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; n Rilevato che Boccio Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 febbraio 2023 che, in parziale riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Rimini, ha assorbito con rideterminazione di pena il capo B) in quello di cui al capo A), confermando per il resto la condanna per il reato di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla mancata configurazione dell'ipotesi ex art. 49 cod. pen. (cd. falso grossolano) - è manifestamente infondato avendo al riguardo la Corte fornito sul fatto una motivazione immune da vizi logici, (p.

3) evidenziando che "[..]non può escludersi la punibilità della condotta per inidoneità dell'azione, atteso che il Boccio è riuscito in più occasioni ad utilizzare le banconote falsificate ingannando il cambiamonete automatico e spendendo poi al banco le banconote vere[..]." Rilevato che il secondo e ultimo motivo - con cui l'imputato denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -è manifestamente infondato in presenza (pag. 3 laddove si valorizzano i precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Co