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Ordinanza — n. 12907/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12907/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO ANTONIO FELICE nato a LIPARI il 31/08/1993 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Merlino Antonio Felice ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 18 ottobre 2023 che, in parziale riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto eliminando la condizione sospensiva del risarcimento del danno apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha per il resto confermato la condanna dell'imputato per reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 582 e 585 cod. pen.

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona lesione al piede lesione alla spalla circostanza attenuante restituzione e risarcimento risarcimento del danno
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO ANTONIO FELICE nato a LIPARI il 31/08/1993 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Merlino Antonio Felice ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 18 ottobre 2023 che, in parziale riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto eliminando la condizione sospensiva del risarcimento del danno apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha per il resto confermato la condanna dell'imputato per reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce vizio motivazionale circa l'attendibilità della persona offesa- è reiterativo, in fatto e manifestamente infondato perché basato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con una sentenza immune da vizi logici (si vedano, in particolare, pag.4); secondo questa Corte in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez.4 n.10153 dell'11/02/2020, Rv. 278609 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d