Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12906/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12906/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECKEROVA JANA nato il 21/11/1981 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Jana Eckerova ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 7 novembre 2023, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto e ha dichiarato esecutiva la sentenza del Tribunale di Rimini, per violazione dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia una motivazione illogica e contradittoria in merito all'assenza dell'elezione di domicilio e poi propone una eccezione di incostituzionalità dell'art. 581 comma 1- ter cod. proc. pen. - sono entrambi manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine. (Sez.4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12906/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative domanda d'asilo di rom censure procedurali procedure di ricorso diritto di ottenere una decisione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECKEROVA JANA nato il 21/11/1981 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Jana Eckerova ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 7 novembre 2023, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto e ha dichiarato esecutiva la sentenza del Tribunale di Rimini, per violazione dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia una motivazione illogica e contradittoria in merito all'assenza dell'elezione di domicilio e poi propone una eccezione di incostituzionalità dell'art. 581 comma 1- ter cod. proc. pen. - sono entrambi manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine. (Sez.4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324;

Sez.5, n.46831/23, inedita). -l'allegazione all'atto di appello della precedente elezione di domicilio effettuata in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto e dunque nel primo grado di giudizio, non soddisfa la richiesta di deposito di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, pretesa a pena di inammissibilità. (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.