Ordinanza — n. 12905/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO CATALDO nato a GROTTAGLIE il 17/08/1984 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Catapano Cataldo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20 ottobre 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Reggio Emilia con la quale l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 e art. 495 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 12905/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75 comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 e art. 495 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO CATALDO nato a GROTTAGLIE il 17/08/1984 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Catapano Cataldo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20 ottobre 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Reggio Emilia con la quale l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 e art. 495 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo - con il quale il ricorrente contesta vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche quanto meno con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva - è manifestamente infondato in presenza ( pag.2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; né sono stati indicati ulteriori elementi favorevoli in grado di incidere in concreto sul trattamento sanzionatorio e che siano stati trascurati dalla sentenza impugnata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec