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Ordinanza — n. 12904/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12904/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASON ROBERTO nato a TRIESTE il 29/05/1970 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Biason Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 20 giugno 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino in composizione collegiale con la quale l'imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 216 e 219 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12904/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216 e 219 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravata).

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reato economico irregolarità finanziarie istruzione penale per appropriazione indebita truffa in materia di prestazioni appropriazione indebita di trattenute salariali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASON ROBERTO nato a TRIESTE il 29/05/1970 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Biason Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 20 giugno 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino in composizione collegiale con la quale l'imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 216 e 219 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravata).

Considerato che il primo e unico motivo - con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 42 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso