Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of logical argumentation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to recognize necessity as a justification for theft, but the court found this ground unsupported. The decision rests on the principle that cassation review is limited to checking for a logical argumentative structure, not verifying factual correspondence with trial records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.; The Court of Cassation's review of a criminal judgment's justification is restricted to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without the possibility of assessing the correspondence of the reasoning with the procedural acquisitions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORZIN CRISTIANO nato a GORIZIA il 17/10/1973 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Zorzin Cristiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 13 luglio 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino con la quale l'imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per due episodi di furto in abitazione aggravati (artt. 624 bis, 61 n.5 cod. pen.).
Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità - è manifestamente infondato atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata, peraltro, appare sul punto esaustiva e immune da vizi logici (pag. 6 par. 4: manca il requisito della inevitabilità del pericolo alla persona essendo possibile per l'imputato rivolgersi ad altri per il sostentamento). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deci