Cassation court dismisses appeal on prescription and continuity grounds, upholding lower court's inadmissibility ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding prescription and continuity of crimes. The court found the prescription argument unfounded because the criminal acts were not extinguished until 2026 due to recidiva calculations, and the continuity claim failed as the facts lacked ontological diversity. Consequently, the lower court's decision to dismiss the prosecution for lack of complaint was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Prescription terms are calculated objectively based on the maximum penalty increased by two-thirds for recidiva, and continuity requires ontological diversity between facts, which is absent here.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARO NICOLA nato a MAZARA DEL VALLO il 31/03/1977 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato Oe Gennaro Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo de1V-1-1---ma-Fzo 2023 che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Marsala, ha dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela in relazione a numerose fattispecie di furto e ha rideterminato la pena, confermando nel resto in relazione al residuo reato di cui agli artt. 416 commi 1 e 5, 99 comma 4 cod. pen. (quale capo promotore dell'associazione).
Considerato che il primo motivo- con il quale il ricorrente denunzia l'estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione- è manifestamente infondato perché smentito dagli atti processuali. Pur volendo considerare quale dies a quo ai fini della cessazione della permanenza del reato associativo la data indicata dall'imputato del 26.05.2008, tenuto conto della recidiva contestata ex art. 99 comma 4 cod. pen., il reato si estingue il giorno 26.10.2026: - Termine breve: anni 7 a cui si aggiungono anni 4 e mesi 8 in ragione dell'aumento di due terzi della recidiva con il risultato di anni 11 e mesi 8; - Termine massimo: anni 11 e mesi 8 a cui si aggiungono anni 7 e mesi 6 in ragione dell'aumento di due terzi della recidiva con il risultato di anni 18 e mesi 5.
Quindi, se si calcola dal dies a quo (rappresentato dal 26 maggio 2008) il termine massimo di anni 18 e mesi 5, il termine di prescrizione risulta scadere in data 26 ottobre 2026. Va altresì evidenziato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (S.U. n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01).
Rilevato che il secondo e ultimo motivo- con il quale il ricorrente contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, oltre che una motivazione illogica, in merito al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 329/08- è interamente versato in fatto e non si confronta con le motivazioni della sentenza sul punto immune da vizi logici (pp.5/6: diversità ontologica tra le fattispecie). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend