Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court found the complaint vague and indeterminate. Consequently, the judgment was rejected because it failed to specify the legal elements required for a valid procedural objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal based on generic grounds is inadmissible when the complaint lacks specific factual elements necessary for the appellate court to exercise its supervisory power.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI NICOLA nato a SAN MARCO IN LAMIS il 24/05/1995 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Lombardi Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 12 giugno 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Foggia con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato in concorso di tentato furto aggravato in abitazione (artt. 110, 56 e 624 bis commi primo e terzo cod. pen.) Considerato che il primo e unico motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1