Ordinanza — n. 12893/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROCCIOLA PIETRO nato a PIEDIMONTE MATESE il 20/12/1996 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Trocciola Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15 settembre 2023 che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 582 e 585 comma 1 in relazione all'art.577 n.4 e all'art. 61 n.1. cod. pen., ha escluso la circostanza aggravante dei futili motivi con rideterminazione della pena, confermando nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12893/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 582 e 585 comma 1 in relazione all'art.577 n.4 e all'art. 61 n.1. cod. pen., ha escluso la circostanza aggravante dei futili motivi con rideterminazione della pena, confermando nel resto.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROCCIOLA PIETRO nato a PIEDIMONTE MATESE il 20/12/1996 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Trocciola Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15 settembre 2023 che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 582 e 585 comma 1 in relazione all'art.577 n.4 e all'art. 61 n.1. cod. pen., ha escluso la circostanza aggravante dei futili motivi con rideterminazione della pena, confermando nel resto.
Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova in punto di responsabilità - è: - costituito da mere doglianze in punto di fatto; - generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; - manifestamente infondato a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici, (p. 8 della sentenza impugnata in relazione alla ipotesi di aggressione fisica collettiva ancorché non contemporanea).
Rilevato che il secondo e ultimo motivo - con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è generico nonché manifestamente infondato in presenza (pag.9: gravità dei fatti e assenza di resipiscenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos