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Ordinanza — n. 12887/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to res judicata on conviction despite pending penalty review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12887/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Alfio Maugeri's appeal inadmissible regarding the statute of limitations defense. The appellant argued that the crime had expired, but the court noted that a prior judgment had already established the conviction and liability. Consequently, the court ruled that the res judicata effect of that earlier decision precluded re-examining the expiration of the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 73 D.Igs. n. 159/2011; When a prior judgment establishes conviction and liability, the res judicata effect precludes re-examining the statute of limitations defense in subsequent proceedings limited to penalty determination.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations res judicata effect criminal appeal inadmissibility penalty determination review D.Igs. 159/2011 indennizzo per carcerazione preventiva sanzioni pecuniarie alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 D.Igs. n. 159/2011

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. I del 10/10/17
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUGERI ALFIO nato a CATANIA il 08/02/1977 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Alfio Maugeri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania del 9 marzo 2023 ha, decidendo su rinvio della sentenza della Prima sezione di questa Corte limitatamente alla determinazione della pena, riformato la sentenza del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all'art.73 D.Igs. n. 159/ 2011, rideterminando la pena inflitta all'imputato e confermando nel resto.

Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale per estinzione per intervenuta prescrizione del reato - è manifestamente infondato alla luce del giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato a seguito della sentenza di annullamento con rinvio disposta dalla Corte (Cass. sez. I del 10/10/17) unicamente con riferimento alla determinazione della pena a seguito dell'intervenuto annullamento senza rinvio in relazione all'altro reato contestato. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il