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Ordinanza — n. 12886/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for generic inadmissibility and statute of limitations errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for a specific sentencing provision and claimed the statute of limitations had expired, but the court found the first argument generic and not raised in the lower court, while the second was factually incorrect as the limitation period had not yet run. Consequently, the conviction for aggravated theft was upheld, and the civil party's cost request was rejected due to procedural delays.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, not previously raised in the appeal, or manifestly unfounded regarding the statute of limitations.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds statute of limitations aggravated theft costs of proceedings altri reati furto di lieve entità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMETTA STEFANO nato a SIRACUSA il 27/05/1964 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Stefano Rametta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania del 7 marzo 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Siracusa in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624,625 n.2 e n.7 cod. pen.). Lette le conclusioni scritte e nota spese pervenuta in data 7 marzo 2024, del difensore e procuratore speciale nell'interesse della parte civile SIRGAS S.r.l.

Ritenuto che il primo e unico motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cod. pen. - è generico nonché inedito, in quanto ha ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; la sentenza peraltro motiva sullo specifico punto (pag.4: la pena è stata determinata nel minimo edittale e non possono essere concesse ulteriori agevolazioni anche in virtù del fatto che il pagamento del dovuto da parte dell'imputato a Sigas S.r.l. non è stato spontaneo, ma è stato determinato dall'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che la predetta società ha ottenuto dal Tribunale di Siracusa ai danni del ricorrente).

Rilevato che l'ulteriore motivo con cui si eccepisce la intervenuta estinzione per intervenuta prescrizione risulta manifestamente infondato atteso che il termine massimo di prescrizione pari ad anni 10 e mesi 6 a decorrere dalla data del commesso reato (28 dicembre 2011) maturerà in data 28 giugno 2024. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che la richiesta di parte civile quanto alla liquidazione delle spese non può essere accolta atteso che le conclusioni sono state depositate nel mancato rispetto dei 15 giorni antecedenti l'udienza; inoltre i motivi di ricorso non attengono alla penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.