Cassation appeal dismissed for inadmissibility as only law violation grounds apply to peace court appeal judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's dismissal of his claim regarding a threat offense was based on unreliable victim statements, a procedural error. The court rejected this because appeals against peace court judgments for such crimes are strictly limited to violations of law, not factual disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for crimes under their jurisdiction are admissible only for violations of law, excluding factual arguments.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCAROLI ROBERTO nato a PESARO il 20/10/1969 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di URBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Roberto Ceccaroli ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Urbino del 7 giugno 2022, quale giudice di appello, ha confermato la pronunzia di condanna del Giudice di Pace di Macerata Feltria in ordine al reato di minaccia (art.612 cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità fondata sulle dichiarazioni della persona offesa da considerarsi inattendibile - è manifestatamente infondato perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n.28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il