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Ordinanza — n. 12879/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12879/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12879/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 02/09/1977 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Salvatore Granieri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di L'Aquila del 20 settembre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Pescara in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n. 2 e 4 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione del compendio probatorio a fondamento della penale responsabilità- è interamente versato in fatto nonché manifestamente infondato nella parte in cui non si confronta con la motivazione immune da vizi logici (cfr. pag.4: il teste di p.g. ha dichiarato di essere certo dell'identificazione, in quanto il ricorrente è volto a lui conosciuto per motivi di ufficio, aggiungendo che solo in un secondo momento ha constatato sul profilo Facebook dell'imputato che questi avesse pubblicato una foto con le scarpe e il braccialetto indossati al momento del furto).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12879/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prelievo di campioni DNA gravi addebiti penali indagine per furto furto di dati indagine su reati finanziari altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 02/09/1977 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Salvatore Granieri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di L'Aquila del 20 settembre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Pescara in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n. 2 e 4 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione del compendio probatorio a fondamento della penale responsabilità- è interamente versato in fatto nonché manifestamente infondato nella parte in cui non si confronta con la motivazione immune da vizi logici (cfr. pag.4: il teste di p.g. ha dichiarato di essere certo dell'identificazione, in quanto il ricorrente è volto a lui conosciuto per motivi di ufficio, aggiungendo che solo in un secondo momento ha constatato sul profilo Facebook dell'imputato che questi avesse pubblicato una foto con le scarpe e il braccialetto indossati al momento del furto).

Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato a fronte di argomentazioni logiche (pag. 4: l'imputato risulta gravato da ben undici precedenti penali per furto che integrano il requisito dell'abitualità della condotta, da ritenersi ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.