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Ordinanza — n. 12874/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12874/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPINETO PASQUALE nato a NAPOLI il 05/06/1971 avverso la sentenza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Pasquale Carpineto ricorre avverso la sentenza del 15 maggio 2023 con cui il Tribunale di Modena, in qualità di giudice di secondo grado, ha confermato la pronunzia di condanna del Giudice di Pace cittadino in ordine al reato di cui al capo 1) di lesioni personali ex art.582 cod. pen., derubricato poi in percosse, ex art. 581 cod. pen. e di cui al capo 2) di minaccia, ex art.612 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione - è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. pen; Ordinanza — n. 12874/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 2 e 3: dalla visione delle immagini acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento e riconosciute in aula dai testimoni escussi, emerge in maniera inequivocabile che quella del ricorrente è stata una vera e propria aggressione ai danni della persona offesa che quando è stata picchiata dall'imputato non stava ponendo in essere alcuna condotta di aggressione a terze persone, in virtù della quale l'imputato poteva in alcun modo ritenersi legittimato ad agire ai sensi dell'art. 52 o 55 cod. pen.

Parole chiave

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crimine di aggressione minaccia nel diritto penale reati violenti difesa penale accusa penale azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. pen
pen., derubricato poi in percosse, ex art. 581 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPINETO PASQUALE nato a NAPOLI il 05/06/1971 avverso la sentenza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Pasquale Carpineto ricorre avverso la sentenza del 15 maggio 2023 con cui il Tribunale di Modena, in qualità di giudice di secondo grado, ha confermato la pronunzia di condanna del Giudice di Pace cittadino in ordine al reato di cui al capo 1) di lesioni personali ex art.582 cod. pen., derubricato poi in percosse, ex art. 581 cod. pen. e di cui al capo 2) di minaccia, ex art.612 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione - è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 2 e 3: dalla visione delle immagini acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento e riconosciute in aula dai testimoni escussi, emerge in maniera inequivocabile che quella del ricorrente è stata una vera e propria aggressione ai danni della persona offesa che quando è stata picchiata dall'imputato non stava ponendo in essere alcuna condotta di aggressione a terze persone, in virtù della quale l'imputato poteva in alcun modo ritenersi legittimato ad agire ai sensi dell'art. 52 o 55 cod. pen.

La circostanza attenuante della provocazione di cui al n.2 dell'art.62 cod. pen. non è configurabile laddove vi sia - come nel caso di specie - un'evidente sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso, tale da escludere la sussistenza di un nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira). Inoltre, denuncia vizio motivazionale non consentito dalla legge in sede di legittimità perché avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della cassa delle ammende.