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Ordinanza — n. 12869/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12869/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12869/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW ABDOULIE nato il 06/03/1994 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Abdoulie Jallow ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova del 10 ottobre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Massa in ordine al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ex art 497 bis cod. pen. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo qui riuniti - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di configurabilità del reato ex art 497 bis cod. pen. e la mancata derubricazione nel reato di falsità materiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative (artt.477 e 482 cod. pen.) - sono manifestamente infondati atteso che: -la motivazione della sentenza impugnata si presenta immune da vizi logici (pag. 2: il documento contestato non contiene la clausola di non validità ed è per sua tipologia tale da considerarsi titolo legittimante l'espatrio.

Regesto Legislator

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art 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 12869/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La circostanza che tale documento non avrebbe potuto essere rilasciato all'imputato risulta irrilevante, tanto più che nonostante la supposta inutilità, l'imputato se lo è procurato: infatti, la norma sanziona la detenzione della carta di identità falsa, non il suo concreto uso); - secondo la giurisprudenza di questa Corte il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, gravando sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria. (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Rv. 279473).

Parole chiave

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uso di un documento falso frode alla legge sugli stranieri uso di false generalità documenti d'identità contraffazione di merci documento di viaggio

Disposizioni normative citate

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art 497 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW ABDOULIE nato il 06/03/1994 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Abdoulie Jallow ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova del 10 ottobre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Massa in ordine al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ex art 497 bis cod. pen. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo qui riuniti - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di configurabilità del reato ex art 497 bis cod. pen. e la mancata derubricazione nel reato di falsità materiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative (artt.477 e 482 cod. pen.) - sono manifestamente infondati atteso che: -la motivazione della sentenza impugnata si presenta immune da vizi logici (pag. 2: il documento contestato non contiene la clausola di non validità ed è per sua tipologia tale da considerarsi titolo legittimante l'espatrio.

La circostanza che tale documento non avrebbe potuto essere rilasciato all'imputato risulta irrilevante, tanto più che nonostante la supposta inutilità, l'imputato se lo è procurato: infatti, la norma sanziona la detenzione della carta di identità falsa, non il suo concreto uso); - secondo la giurisprudenza di questa Corte il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, gravando sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria. (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Rv. 279473).

Ritenuto che il terzo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico non essendo stati indicati elementi in concreto favorevoli alla concessione che siano stati omessi nella valutazione dalla sentenza impugnata. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.