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Ordinanza — n. 12867/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12867/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12867/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE GASPARE nato a PALERMO il 12/10/1969 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; ,/ eSiì.s.1 1,e ct ') Rilevato che Pietfo Marchese ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo del 4 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di rissa aggravata (artt. 61 n. 1 e 588 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia il travisamento della prova dichiarativa ai fini della configurabilità del delitto ex art 588 cod. pen. - è manifestamente infondato, perché non sono consentite tutte le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; in particolare con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag.2: a differenza di quanto assunto dalla difesa, dalla dichiarazione resa dal teste si evince, inequivocabilmente, che i tre imputati hanno tutti preso parte attiva allo scontro; il teste ha notato "tre soggetti che si picchiavano tra di loro, tanto da realizzare una rissa" e che i "co- rissanti si sono colpiti tra di loro proprio uno contro l'altro").

Regesto Legislator

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art 588 cod. pen; Ordinanza — n. 12867/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentate lesioni personali gravi reati violenti circostanza aggravante uso sproporzionato della forza trauma alla mano grave affezione alla salute

Disposizioni normative citate

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art 588 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia il travisamento della prova dichiarativa ai fini della configurabilità del delitto ex art 588 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE GASPARE nato a PALERMO il 12/10/1969 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; ,/ eSiì.s.1 1,e ct ') Rilevato che Pietfo Marchese ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo del 4 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di rissa aggravata (artt. 61 n. 1 e 588 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia il travisamento della prova dichiarativa ai fini della configurabilità del delitto ex art 588 cod. pen. - è manifestamente infondato, perché non sono consentite tutte le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; in particolare con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag.2: a differenza di quanto assunto dalla difesa, dalla dichiarazione resa dal teste si evince, inequivocabilmente, che i tre imputati hanno tutti preso parte attiva allo scontro; il teste ha notato "tre soggetti che si picchiavano tra di loro, tanto da realizzare una rissa" e che i "co- rissanti si sono colpiti tra di loro proprio uno contro l'altro").

La sentenza ha operato buon governo delle indicazioni di questa Corte secondo la quale ai fini della configurabilità del reato di rissa sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona (Sez. 5 n.19962 / 2019). Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ( pag.3: non ci sono elementi che permettono di valutare in modo più favorevole la personalità all'imputato, anche in considerazione dell'utilizzo di strumenti contundenti utilizzati durante la rissa e in assenza di un reale contegno collaborativo od alcuna manifestazione di volontà, seria, concreta ed efficace di ravvedimento rispetto a quanto commesso).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.