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Ordinanza — n. 12863/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated injuries due to inadmissible factual re-evaluation and mere complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12863/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Baffuto's appeal against the Second Instance Court's conviction for aggravated injuries inadmissible. Baffuto argued for contradictory reasoning regarding the victim's credibility and challenged the medical report's weight, but the court found these points to be mere complaints on facts. The court ruled that such arguments fall outside cassation powers, reserving factual evaluation exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the trial judge's, dismissing appeals based on mere complaints regarding factual findings or contradictory reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation mere complaints contradictory reasoning cassation powers aggravated injuries judicial review limits reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFFUTO GIUSEPPE nato il 19/02/1967 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 43159-2023 Rilevato che Baffuto Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla asserita attendibilità della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la manifesta illogicità motivazionale con specifico riferimento alla valutazione della prova costituita dal referto medico dell'imputato ed al rilievo attribuito alla mancata proposizione di querela nei confronti dell'imputato per l'iniziale asserita aggressione da parte della p.o., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 fe