Ordinanza — n. 12862/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMARTIRE ANTONIO nato a TARANTO il 30/06/1997 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 43143/2023 Rilevato che Lomartire Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, previa riduzione della pena, ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di furto aggravato in concorso, di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il ricorso è affidato a due motivi, con i quali è denunciata l'illogicità della motivazione, sia in riferimento all'affermazione di responsabilità penale che al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l'illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità penale, è certamente inammissibile in quanto relativo a motivo di appello oggetto di rinuncia ( vedi sentenza impugnata a pg. 2); ritenuto che, in ogni caso, entrambi i motivi risultano generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12862/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 43143/2023 Rilevato che Lomartire Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, previa riduzione della pena, ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di furto aggravato in concorso, di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il ricorso è affidato a due motivi, con i quali è denunciata l'illogicità della motivazione, sia in riferimento all'affermazione di responsabilità penale che al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l'illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità penale, è certamente inammissibile in quanto relativo a motivo di appello oggetto di rinuncia ( vedi sentenza impugnata a pg. 2); ritenuto che, in ogni caso, entrambi i motivi risultano generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMARTIRE ANTONIO nato a TARANTO il 30/06/1997 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 43143/2023 Rilevato che Lomartire Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, previa riduzione della pena, ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di furto aggravato in concorso, di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il ricorso è affidato a due motivi, con i quali è denunciata l'illogicità della motivazione, sia in riferimento all'affermazione di responsabilità penale che al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l'illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità penale, è certamente inammissibile in quanto relativo a motivo di appello oggetto di rinuncia ( vedi sentenza impugnata a pg. 2); ritenuto che, in ogni caso, entrambi i motivi risultano generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limitano a una censura astratta, senza indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; e al trattamento sanzionatorio, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consi