Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to procedural delays and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Busato Baldassare and Pesoni Francesco inadmissible. Busato's arguments regarding witness testimony and nominal status were rejected as repetitive of previous appellate claims, while Pesoni's challenge on evidence evaluation was deemed untimely under the Code of Criminal Procedure. Consequently, both appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, Art. 545 c.p.p.; Appeals must be filed within the statutory deadline and contain specific, non-repetitive arguments, otherwise they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUSATO BALDASSARE nato a CASTELLUCCHIO il 05/04/1955 PESONI FRANCESCO nato a ROMA il 30/06/1953 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.g. 42935-2023 Rilevato che Pesoni Francesco e Busato Baldassare ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di primo con la quale i ricorrenti erano stati condannati per il delitto bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata;
Rilevato che il ricorso presentato dal Busato, con il quale egli lamenta l'inosservanza della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento della prova testimoniale è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, anche relativamente alla dedotta posizione di mero prestanome (vedi a pg. 5-6 della sentenza impugnata ), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01);
Considerato che il ricorso presentato dal Pesoni, con il quale si censura l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove, è tardivo in quanto la sentenza, emessa in data 20.06.2023, era soggetta ad impugnazione - ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 545 cod. proc. pen., non risultando applicabile al caso di specie la disciplina di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., giacchè l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado - fino al 02.11.2023, mentre risulta essere stata impugnata solo in data 06.11.2023.
Ritenuto che, in ogni caso, i motivi articolati dal ricorrente sono reiterativi di quelli propugnati con l'atto di appello, in relazione ai quali la Corte di appello ha fornito congrua replica, rivelandosi, anche sotto tale profilo, inammissibili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il