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Ordinanza — n. 12859/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding satellite data probative value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12859/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Fisichella inadmissible and ordered him to pay court costs. Fisichella challenged the lower court's confirmation of his criminal liability for aggravated theft, arguing insufficient satellite and telephone record evidence. The court rejected this claim because the appeal lacked the required specificity, merely repeating arguments already dismissed by the appellate judge without engaging with the detailed reasoning provided.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by failing to correlate the reasons for the contested decision with the arguments presented in the appeal, thereby merely reiterating previously rejected points without new analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity probative value satellite data criminal liability court costs correlation of arguments aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 63, co. 4 c.p.
Artt. 61 nn. 5 e 7, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.
4 c.p., ne confermava la responsabilità penale il furto aggravato di cui agli artt. 61 nn. 5 e 7, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., contestato al capo 2), essendo stato dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità in ordine al fatto sub 1).
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
4 e 5 della sentenza impugnata), che ha congruamente argomentato con riguardo all'efficacia probatoria dei predetti mezzi di ricerca della prova con corretti riferimenti giurisprudenziali; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISICHELLA GIOVANNI nato a CATANIA il 01/11/1950 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 42934/2023 Rilevato che Fisichella Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, previa rideterminazione della pena, in applicazione del disposto di cui all'art. 63, co. 4 c.p., ne confermava la responsabilità penale il furto aggravato di cui agli artt. 61 nn. 5 e 7, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., contestato al capo 2), essendo stato dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità in ordine al fatto sub 1).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sul rilievo della inidoneità e insufficienza probatoria dei rilevamenti satellitari e dei tabulati telefonici, è generico per a- specificità, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), che ha congruamente argomentato con riguardo all'efficacia probatoria dei predetti mezzi di ricerca della prova con corretti riferimenti giurisprudenziali; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consi