Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Abdurrahman Canli inadmissible, upholding the lower court's conviction for joint criminal responsibility in a violent assault. The appellant argued for a retrial based on alleged flaws in the appellate court's reasoning regarding the definition of joint participation under Article 110 of the Penal Code. The court rejected this, noting that the appeal lacked the required specific critique of the lower court's arguments and merely repeated issues already properly addressed by the first-instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it fails to provide specific criticism of the lower court's reasoning, as the cassation review is limited to verifying the logical coherence of the argumentation rather than re-evaluating factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANLI ABDURRAHMAN nato a ADIYAMAN( TURCHIA) il 11/01/1970 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 42799/2023 Rilevato che Canli Abdurrahman ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 582, 583 n. 1 e 585 cod. pen. Considerato che il ricorso è articolato su due motivi correlati, che denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 110 cod. pen. e vizi della motivazione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pag. 4 della sentenza in cui si rinviene una puntuale ricostruzione dei fatti, alla luce della dettagliata testimonianza della parte civile - vittima di una violenta aggressione a opera di una pluralità di persone, tra cui l'imputato, - e della certificazione medica).
La Corte di appello ha correttamente scrutinato il tema della responsabilità concorsuale, posto dall'appellante, atteso che, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.
Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf.
Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha evidenziato come l'imputato ha partecipato a tutte le fasi della violenta aggressione, fornendo un contributo idoneo a integrare la sua responsabilità concorsuale. Conseguentemente, risulta manifestamente infondata la doglianza che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.
Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 4 e 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consiglie