Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim is not allowed in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bot Flavius Silviu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the court ruled this specific ground is not permitted in final review proceedings. The decision rests on the principle that the appellate court's detailed factual reasoning regarding multiple indicators was sufficient, making the lack of explicit reference to every favorable element irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The claim that the court of appeal failed to apply generic mitigating circumstances is inadmissible in final review proceedings, as the appellate judgment's motivation is sufficient if it references decisive factual indicators without needing to address every element.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOT FLAVIUS SILVIU nato il 25/01/1979 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.Q. 42743-2023 Rilevato che Bot Flavius Silviu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato della sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentato furto, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che, lungi dal valorizzare esclusivamente la presenza di precedenti penali (elemento comunque sufficiente a sorreggere il diniego in questione), ha dato rilievo a una pluralità di indicatori fattuali (si veda pag. 1 punto 3) della sentenza impugnata).
D'altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbr