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Ordinanza — n. 12853/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12853/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADURE IONUT nato il 18/12/1986 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.g. 42636-2023 Rilevato che Padure Ionut ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui al capo 3) per difetto di querela, e, conseguentemente, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e del furto aggravato di cui al capo 1;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12853/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 42636-2023 Rilevato che Padure Ionut ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui al capo 3) per difetto di querela, e, conseguentemente, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e del furto aggravato di cui al capo 1;

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false indebito perseguimento penale per truffa azione creditoria procedimento per falsità reiterazione di reati penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADURE IONUT nato il 18/12/1986 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.g. 42636-2023 Rilevato che Padure Ionut ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui al capo 3) per difetto di querela, e, conseguentemente, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e del furto aggravato di cui al capo 1;

Considerato che l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione denunziando, con un unico motivo, la violazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale a suo carico; Considerato, altresì, che, dagli atti, non risulta che il difensore, congiuntamente all'impugnazione, abbia depositato la procura speciale di cui all'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. richiesta dalla legge a pena di inammissibilità anche per la proposizione del ricorso per cassazione (Sez. 5 n. 39166 del 04/07/2023 Rv. 28530);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbrai