Ordinanza — n. 12852/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALICCHIO MICHELE nato a SAPRI il 22/09/1987 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 42581-2023 Rilevato che Calicchio Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per uno dei due reati contestati e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione aggravato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12852/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 42581-2023 Rilevato che Calicchio Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per uno dei due reati contestati e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione aggravato;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALICCHIO MICHELE nato a SAPRI il 22/09/1987 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 42581-2023 Rilevato che Calicchio Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per uno dei due reati contestati e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione aggravato;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio