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Ordinanza — n. 12852/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12852/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALICCHIO MICHELE nato a SAPRI il 22/09/1987 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 42581-2023 Rilevato che Calicchio Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per uno dei due reati contestati e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione aggravato;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12852/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 42581-2023 Rilevato che Calicchio Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per uno dei due reati contestati e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione aggravato;

Parole chiave

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alleggerimento della pena adeguamento della pena delitto recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALICCHIO MICHELE nato a SAPRI il 22/09/1987 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 42581-2023 Rilevato che Calicchio Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per uno dei due reati contestati e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione aggravato;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio