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Ordinanza — n. 12851/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural preclusion and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the payment of court costs and a fine. The appellant argued for a different legal interpretation regarding criminal responsibility and excessive sentencing, but the Court ruled that such arguments violate procedural preclusion rules. The court emphasized that it cannot re-evaluate facts or engage in substantive merit review, as the lower court's reasoning was logically sound and sufficient under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) e Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Appeals are inadmissible if they seek a re-evaluation of facts or law in the merits, lack specific grounds for the cassation judge's review, or merely repeat arguments already rejected by the appellate court.

Parole chiave

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procedural preclusion inadmissible appeal substantive merit review specific grounds requirement criminal responsibility penal sentencing reiteration of arguments indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
3 della sentenza impugnata), è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRILLO' GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 23/01/1977 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 42576-2023 Rilevato che Macrillò Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che confermava la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'errata applicazione della legge in ordine alla affermazione della responsabilità penale, asserendo la necessità di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'errata applicazione della legge in ordine all'eccessiva quantificazione della pena e alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, oltre a essere formulato in modo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a una rivalutazione nel merito della decisione del Giudice a quo, e ad essere manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nello specifico, che nella specie l'onere argomentativo del giudice sul punto è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ed indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che aveva adeguatamente motivato in ordine alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato ( vedi pg. 3 della sentenza impugnata).

Dato atto che è stata depositata memoria difensiva che, oltre a essere tardiva, nulla aggiunge alle deduzioni originarie, limitandosi a ribadire i motivi già declinati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Cos