Ordinanza — n. 12849/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH LAMINE nato il 30/06/1990 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Sillah Lamine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni personali e di minaccia aggravata; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione al quadro probatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12849/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla contestata aggravante dell'uso dell'arma impropria, lamentando - in particolare - una incompatibilità degli oggetti (una bicicletta ed uno stereo) rispetto all'entità delle lesioni, è manifestamente infondato, posto che la Corte di merito ben chiariva, a pag. 7, come il lancio di tali oggetti potesse ritenersi del tutto compatibile con le lesioni subite dalla persona offesa e che il mancato ritrovamento dello stereo sul luogo di commissione del fatto non avesse particolare rilevanza, in quanto oggetto facilmente asportabile.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH LAMINE nato il 30/06/1990 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Sillah Lamine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni personali e di minaccia aggravata; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione al quadro probatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla contestata aggravante dell'uso dell'arma impropria, lamentando - in particolare - una incompatibilità degli oggetti (una bicicletta ed uno stereo) rispetto all'entità delle lesioni, è manifestamente infondato, posto che la Corte di merito ben chiariva, a pag. 7, come il lancio di tali oggetti potesse ritenersi del tutto compatibile con le lesioni subite dalla persona offesa e che il mancato ritrovamento dello stereo sul luogo di commissione del fatto non avesse particolare rilevanza, in quanto oggetto facilmente asportabile.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente