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Ordinanza — n. 12848/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against false identity declaration conviction for inadmissible legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for false identity declarations, arguing errors in legal application and sentencing discretion. The court rejected these claims because the arguments constituted mere complaints on facts and sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) and Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or requests to re-evaluate evidence are inadmissible in legality proceedings.

Parole chiave

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false identity declaration inadmissible appeal legality review limits sentencing discretion court costs award inganno sull'identità false dichiarazioni denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO CIRO nato a NAPOLI il 10/09/1958 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Ruggiero Ciro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione al quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (la Corte di Appello, seppure in forma sintetica, ha fornito attenta motivazione a pag. 4);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che ,nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consiglie