Italian Court dismisses appeal against theft conviction for misinterpreting evidence and overstepping appellate review powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Federica Nicolini inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court misinterpreted evidence regarding attempted theft, but the court found no actual distortion of facts. The court ruled that the appeal sought to reconstruct facts using criteria different from those applied by the trial judge, which falls outside the Court of Cassation's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or reconstruct facts using different criteria than the lower court, as such assessment is exclusively reserved to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLINI FEDERICA nato a OSIMO il 05/07/1988 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 42554/2023 Rilevato che Federica Nicolini ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato consumato di furto in abitazione pluriaggravato (capo B), dichiarando invece non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato (capo A) e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio inflittole;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, deducendo il travisamento della prova, risulta inammissibilmente declinato, non sussistendo il denunciato travisamento probatorio, visto che la critica difensiva attinge il significato della fonte di prova ( ricostruito razionalmente dalla sentenza impugnata) e non il significante del dato probatorio. In realtà, il motivo è volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), stante altresì il principio secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); d'altro canto, la sentenza impugnata ha adeguatamente scrutinato le doglianze dell'appellante, sia con riguardo alla identificazione dell'imputata che all'alibi dedotto, ritenendolo indimostrato ( pg. 10 e 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così